Art. 22 · Sistemi di videosorveglianza
Capo V

Art. 22

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Sistemi di videosorveglianza

In vigore dal 29 mar 2018
1. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è consentito ove necessario per le finalità di polizia di cui all' e a condizione che non comporti un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali delle persone interessate. 2. Gli organi, uffici e comandi di polizia, nel rispetto dei principi richiamati dagli , raccolgono solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all', registrando esclusivamente le immagini indispensabili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15#art-22