Art. 21 · Trasmissione dei dati ricevuti dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali a privati
Capo IV

Art. 21

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Trasmissione dei dati ricevuti dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali a privati

In vigore dal 29 mar 2018
1. La trasmissione di dati personali ricevuti dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi e organizzazioni internazionali a privati è consentito esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.
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