Art. 16 · Scambio di dati con autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con organismi dell'Unione europea
Capo IV

Art. 16

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Scambio di dati con autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con organismi dell'Unione europea

In vigore dal 29 mar 2018
1. Lo scambio di dati e informazioni personali con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con gli organismi dell'Unione europea è consentito, nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale di polizia, esclusivamente nei casi, alle condizioni e con le modalità stabilite da disposizioni di legge o di regolamento o da atti normativi dell'Unione europea. 2. Sono fatti salvi gli accordi o le intese in materia di cooperazione internazionale di polizia sottoscritti e resi esecutivi con Stati membri dell'Unione europea o con organismi dell'Unione europea, qualora non in contrasto con gli atti normativi interni o dell'Unione europea. 3. L'elenco degli accordi e delle intese di cui al comma 2 è comunicato dal competente Dipartimento del Ministero dell'interno al Garante entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente aggiornato.
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