Art. 13 · Comunicazione dei dati a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati
Capo III

Art. 13

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Comunicazione dei dati a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati

In vigore dal 29 mar 2018
Comunicazione dei dati a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati 1. La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall', quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente. 2. La comunicazione di dati personali a privati è consentita quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale da parte dell'organo, ufficio o comando per le finalità di polizia di cui all'. 3. La comunicazione dei dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati è, altresì, consentita quando risponde all'interesse della persona cui i dati si riferiscono e, comunque, nei singoli casi in cui è necessaria per evitare un pericolo grave e imminente alla sicurezza pubblica, o per la salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica di un terzo. 4. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale e i divieti previsti da altre disposizioni di legge o di regolamento.
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