Capo III
Art. 11
11 / 31Limitazioni alla raccolta dei dati
In vigore dal 29 mar 2018
1. È vietata la raccolta e il trattamento dei dati sulle persone, inclusi quelli genetici e biometrici, per il solo fatto della loro origine razziale o etnica, fede religiosa, opinione politica, orientamento sessuale, stato di salute e delle loro convinzioni filosofiche o di altro genere o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, nonché per la legittima attività che svolgono come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.
2. La raccolta e il trattamento dei dati personali di cui al comma 1 sono consentiti quando è necessario per le esigenze di un'attività informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria o di tutela dell'ordine e della sicurezza ad integrazione di altri dati personali.
3. Resta fermo il divieto, di cui all' del Codice, di basare sul solo trattamento automatizzato di dati personali atti e decisioni che implicano una valutazione del comportamento umano.
Storico versioni
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