Art. 10 · Termini di conservazione dei dati
Capo II

Art. 10

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Termini di conservazione dei dati

In vigore dal 29 mar 2018
1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di polizia di cui all'. 2. I dati personali soggetti a trattamento automatizzato, trascorsa la metà del tempo massimo di conservazione di cui al comma 3, se uguale o superiore a quindici anni, sono accessibili ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del reparto e in relazione a specifiche attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria. 3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, i dati personali non possono essere conservati oltre il termine massimo fissato come segue: a) dati relativi a provvedimenti di natura interdittiva, di sicurezza e cautelare, nonché a misure restrittive della libertà personale conseguenti ad una sentenza di condanna - 20 anni dalla cessazione della loro efficacia; b) dati relativi a misure di prevenzione di carattere personale e patrimoniale - 25 anni dalla cessazione della loro efficacia; c) dati relativi a procedimenti, misure e provvedimenti su cui interviene una procedura di annullamento, invalidazione o revoca - 3 anni dalla data di inoppugnabilità del provvedimento di annullamento, invalidazione o revoca; d) dati relativi a provvedimenti che dichiarano l'estinzione della pena o del reato - 8 anni dall'inoppugnabilità del provvedimento; e) dati derivanti da attività informativa e ispettiva svolta per le finalità di cui all' - 15 anni dall'ultimo trattamento; f) dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con provvedimento di archiviazione - 20 anni dall'emissione del provvedimento; g) dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con sentenza di assoluzione o di non doversi procedere - 20 anni dal passaggio in giudicato della sentenza; h) dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con sentenza di condanna - 25 anni dal passaggio in giudicato della sentenza; i) dati relativi ad attività di indagine o polizia giudiziaria che non hanno dato luogo a procedimento penale - 15 anni dall'ultimo trattamento; l) dati relativi ad attività di prevenzione generale e soccorso pubblico - 5 anni dalla raccolta; m) dati relativi a controlli di polizia - 20 anni dalla raccolta; n) dati raccolti per l'analisi criminale e di prevenzione - 10 anni dall'elaborazione dell'analisi; o) dati relativi a provvedimenti di espulsione e rimpatrio di stranieri - 30 anni dall'esecuzione; p) dati relativi a nulla osta, licenze, autorizzazioni di polizia - 5 anni dalla scadenza o dalla revoca del titolo; q) dati relativi alla detenzione delle armi o parti di esse, di munizioni finite e di materie esplodenti di qualsiasi genere - 5 anni dalla cessazione della detenzione; r) dati relativi a persone detenute negli istituti penitenziari - 30 anni dalla scarcerazione a seguito di espiazione della pena in caso di condanna - 5 anni dalla scarcerazione a seguito di decreto di archiviazione o non luogo a procedere o di sentenza di assoluzione; s) dati relativi a persone sottoposte a misure di sicurezza detentive - 25 anni dalla scadenza del termine di efficacia della misura; t) dati relativi alla gestione delle attività operative - 10 anni dall'ultimo trattamento; u) dati raccolti mediante sistemi di ripresa fotografica, audio e video nei servizi di ordine pubblico e di polizia giudiziaria - 3 anni dalla raccolta; dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza o di ripresa fotografica, audio e video di documentazione dell'attività operativa - 18 mesi dalla raccolta. Si applicano i diversi termini di conservazione di cui alla lettera b), quando i dati personali sono confluiti in un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, o quelli di cui alle lettere a), f), g), h) e i), quando i dati personali sono confluiti in un procedimento penale. 4. I termini di conservazione di cui al comma 3 sono aumentati di due terzi quando i dati personali sono trattati nell'ambito di attività preventiva o repressiva relativa ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale, nonché per le ulteriori ipotesi indicate dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. 5. Il capo dell'ufficio o il comandante del reparto, prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, ove sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalità di polizia di cui all', può decidere, sulla base dei criteri definiti dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza ovvero, su sua delega, dal vice direttore generale di cui all', comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, di aumentare la durata di conservazione, indicandone i motivi in relazione al caso specifico e l'ulteriore periodo di trattamento, che non può comunque superare i due terzi di quelli fissati al comma 3. 6. I dati personali soggetti a trattamento non automatizzato, sono conservati per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni sullo scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni se superiore a quello di cui al comma 3. 7. Sono fatti salvi i diversi termini e modalità di conservazione dei dati personali previsti da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale in relazione a specifici trattamenti effettuati per le finalità di cui all'. 8. Decorsi i termini di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7, i dati personali soggetti a trattamento automatizzato sono cancellati o resi anonimi, i dati personali non soggetti a trattamento automatizzato restano assoggettati alle disposizioni sullo scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni.
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