Capo II
Art. 9
9 / 38Etichetta elettronica - Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/90/UE
In vigore dal 25 mar 2018
Etichetta elettronica - Attuazione dell'
della direttiva 2014/90/UE
1. Al fine di facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione di elementi specifici dell'equipaggiamento marittimo, identificati con atti delegati della Commissione europea, i fabbricanti possono utilizzare una etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile, in sostituzione o integrazione della marcatura di conformità di cui all'.
2. Entro tre anni dalla data di adozione dei criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea in materia di progettazione, efficienza, apposizione e uso dell'etichetta elettronica, la marcatura di conformità può essere integrata dall'etichetta elettronica di cui al comma 1.
3. Entro cinque anni dalla data di adozione dei criteri tecnici di cui al comma 2, la marcatura di conformità può essere sostituita dall'etichetta elettronica di cui al comma 1.
4. All'etichetta elettronica si applicano le disposizioni dettate per la marcatura di conformità di cui all', in quanto compatibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239#art-9