Capo V
Art. 32
32 / 38Deroghe a fini di prova o valutazione - Attuazione dell'articolo 31 della direttiva 2014/90/UE
In vigore dal 25 mar 2018
1. Al fine di provare e valutare l'equipaggiamento marittimo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può consentire che un equipaggiamento non conforme alle procedure di valutazione della conformità, o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo, è installato a bordo di una nave nazionale.
2. Per il tempo strettamente necessario dello svolgimento della prova e valutazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, rilascia un certificato che è custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato attesta che l'equipaggiamento può essere installato a bordo di nave e indica eventuali restrizioni concernenti il suo uso.
3. L'equipaggiamento di cui al comma 1 non è utilizzato al posto dell'equipaggiamento conforme ai requisiti del presente decreto, nè sostituisce lo stesso, il quale, comunque, rimane installato a bordo della nave, funzionante e pronto all'uso immediato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239#art-32