Capo V
Art. 30
30 / 38Non conformità formale - Attuazione dell'articolo 29 della direttiva 2014/90/UE
In vigore dal 25 mar 2018
1. Fatto salvo quanto previsto dall', l'autorità di vigilanza del mercato chiede all'operatore economico interessato di eliminare lo stato di non conformità, entro il termine perentorio di sessanta giorni, nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
a) la marcatura di conformità non è stata apposta o è stata apposta in violazione dell';
b) la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta o non è stata redatta correttamente;
c) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
d) la dichiarazione UE di conformità non è stata trasmessa alla nave.
2. Nel caso in cui la non conformità di cui al comma 1 permanga, l'autorità di vigilanza del mercato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'equipaggiamento marittimo o garantisce che è richiamato o ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239#art-30