Art. 29 · Equipaggiamento marittimo conforme che presenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l'ambiente - Attuazione dell'articolo 28 della direttiva 2014/90/UE
Capo V

Art. 29

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Equipaggiamento marittimo conforme che presenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l'ambiente - Attuazione dell'articolo 28 della direttiva 2014/90/UE

In vigore dal 25 mar 2018
1. L'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato la valutazione dell'equipaggiamento marittimo di cui all', comma 1, nel caso in cui abbia sufficienti ragioni per ritenere che un equipaggiamento conforme al presente decreto rappresenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute o per l'ambiente, essa chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di eliminare, all'atto della messa a disposizione sul mercato dello stesso, il citato rischio o, a seconda dei casi, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da essa prescritto. L'operatore economico assicura che sono adottate le opportune misure correttive nei confronti dell'equipaggiamento marittimo interessato che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea o installato a bordo di navi nazionali e di navi UE. 2. L'autorità di vigilanza del mercato informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate a norma del comma 1. Le informazioni includono tutti gli elementi disponibili, tra i quali i dati necessari per identificare l'equipaggiamento marittimo interessato, la sua origine, la sua catena di fornitura, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. 3. L'autorità di vigilanza del mercato cura, se necessario, l'attuazione delle decisioni della Commissione europea comunicate a norma dell', paragrafo 5, della direttiva n. 2014/90/UE.
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