Art. 28 · Equipaggiamento marittimo che comporta rischi e procedure di salvaguardia - Attuazione degli articoli 26 e 27 della direttiva 2014/90/UE
Capo V

Art. 28

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Equipaggiamento marittimo che comporta rischi e procedure di salvaguardia - Attuazione degli articoli 26 e 27 della direttiva 2014/90/UE

In vigore dal 25 mar 2018
1. L'autorità di vigilanza del mercato, nel caso in cui abbia sufficienti ragioni per ritenere che un equipaggiamento oggetto del presente decreto rappresenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettua una valutazione dell'equipaggiamento interessato che investe i requisiti pertinenti di cui al presente decreto. Gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con l'autorità di vigilanza del mercato. Se, attraverso tale valutazione, l'autorità di vigilanza del mercato conclude che l'equipaggiamento non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, essa chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive, al fine di rendere lo stesso conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da essa prescritto. L'autorità di vigilanza del mercato ne informa l'organismo notificato competente. 2. Nel caso in cui l'autorità di vigilanza del mercato ritenga che la non conformità non è limitata al territorio nazionale o alle navi battenti la propria bandiera, informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto di adottare all'operatore economico interessato. 3. L'operatore economico assicura che sono adottate le opportune misure correttive nei confronti dell'equipaggiamento marittimo interessato che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea o installato a bordo di navi nazionali e di navi UE. 4. Nel caso in cui l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, l'autorità di vigilanza del mercato adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione dell'equipaggiamento, per ritirarlo o per richiamarlo dal mercato. L'autorità di vigilanza del mercato informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tali misure. 5. Le informazioni di cui al comma 4 includono tutti gli elementi disponibili, tra cui i dati necessari per identificare l'equipaggiamento marittimo non conforme, la sua origine, la sua catena di fornitura, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, l'autorità di vigilanza del mercato indica se la non conformità è dovuta alla mancata rispondenza dell'equipaggiamento marittimo alle prescrizioni di cui all' del presente decreto, nonché a lacune nelle norme di prove previste all', comma 2. 6. L'autorità di vigilanza del mercato, quando la procedura di cui ai commi da 1 a 5 è avviata dall'autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, informa la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a sua disposizione sulla non conformità dell'equipaggiamento interessato e, in caso di disaccordo con il provvedimento nazionale notificato, formula i suoi rilievi. 7. Se, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 4, uno Stato membro o la Commissione europea non formulano rilievi sulle misure provvisorie adottate dall'autorità di vigilanza del mercato o dall'autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, tal misure sono da ritenersi giustificate. 8. L'autorità di vigilanza del mercato adotta le opportune misure restrittive in relazione all'equipaggiamento in questione, quale il ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi. 9. Se una misura adottata da uno Stato membro è oggetto di rilievi o è ritenuta dalla Commissione europea contraria alla normativa dell'Unione europea e la stessa Commissione, all'esito di consultazioni con gli Stati membri e con gli operatori economici interessati, decide che tale misura è giustificata, l'autorità di vigilanza del mercato adotta i provvedimenti necessari a garantire che l'equipaggiamento non conforme è ritirato dal mercato e, se necessario, richiamato. Se la Commissione europea decide che una misura adottata dall'Italia non è giustificata, l'autorità di vigilanza del mercato la ritira.
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