Art. 24 · Procedure di notifica e obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica - Attuazione degli articoli 19, 35 e dell'allegato IV della direttiva 2014/90/UE
Capo IV

Art. 24

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Procedure di notifica e obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica - Attuazione degli articoli 19, 35 e dell'allegato IV della direttiva 2014/90/UE

In vigore dal 25 mar 2018
1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica solo gli organismi di valutazione della conformità autorizzati che rispettano le prescrizioni di cui all'. 2. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio sito istituzionale i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformità. 3. La notifica include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, l'equipaggiamento marittimo interessato e la relativa attestazione di competenza. 4. Nel caso in cui una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all', comma 3, il Ministero dello sviluppo economico congiuntamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce alla Commissione europea e agli altri Stati membri le prove documentali che attestano la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sarà controllato periodicamente e continuerà a soddisfare le prescrizioni di cui all'. 5. L'organismo interessato può eseguire le attività di organismo notificato solo se non sono sollevati rilievi da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, nel caso sia utilizzato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica, nel caso non sia utilizzato un accreditamento. Ai fini del presente decreto, sono considerati organismi notificati solo gli organismi nei cui confronti non sono stati sollevati rilievi a norma del presente comma. 6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, nonché di eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica.
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