Art. 16 · Identificazione degli operatori economici - Attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2014/90/UE
Capo III

Art. 16

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Identificazione degli operatori economici - Attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2014/90/UE

In vigore dal 25 mar 2018
1. Su richiesta, gli operatori economici comunicano all'autorità di vigilanza del mercato: a) il nominativo di ogni operatore economico che ha fornito loro equipaggiamento marittimo; b) il nominativo di ogni operatore economico cui essi hanno fornito equipaggiamento marittimo. 2. Gli operatori economici sono tenuti a produrre le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dalla data di apposizione della marcatura di conformità e, in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-12-20;239#art-16