Art. 5
5 / 11Procedura per l'erogazione dei contributi
In vigore dal 13 ott 2017
1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano al Ministero una singola domanda per ogni regione nella quale operano e per ogni marchio/palinsesto per i quali richiedono il contributo. È quindi consentita la presentazione di più domande per ogni regione da parte di ogni singola emittente.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di presentazione con procedura telematica delle domande e la documentazione da presentare, ivi comprese la dichiarazione di impegno di cui all', comma 1, lettera b), e le dichiarazioni rese nelle forme di cui agli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti dati e notizie richiesti ai sensi del presente regolamento. Con il medesimo decreto è stabilito, in sede di prima applicazione, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 per i contributi relativi agli anni 2016 e 2017.
3. Conclusa l'istruttoria, il Ministero pubblica sul proprio sito web le 4 graduatorie nazionali provvisorie dei soggetti ammessi al contributo, distintamente per le emittenti televisive e per quelle radiofoniche a carattere commerciale nonché separatamente per le emittenti televisive e per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario, e l'indicazione degli importi dei contributi spettanti.
4. Nelle graduatorie sono riportati, per le emittenti commerciali, i soggetti ammessi con l'indicazione del punteggio ottenuto relativamente a ciascuno dei criteri indicati all', nonché dell'eventuale riconoscimento delle maggiorazioni spettanti come previsto dall', commi 3 e 4, e, per le emittenti comunitarie, con l'indicazione del punteggio ottenuto relativamente ai soli criteri di cui all', comma 1, lettere a) e b), con l'indicazione del punteggio complessivo ottenuto.
5. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con le stesse modalità di presentazione della domanda di cui al comma 2, ogni emittente, inclusa o non inclusa nelle graduatorie, può presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica.
6. Concluso l'esame delle richieste di rettifica e delle istanze di riammissione, entro sessanta giorni, il Ministero pubblica le graduatorie definitive con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4.
7. Il Ministero provvede alla successiva liquidazione in un'unica soluzione entro i successivi sessanta giorni ed è autorizzato a compensare gli importi da erogare a titolo di contributo con le somme di cui i beneficiari risultino eventualmente debitori nei confronti del Ministero stesso per quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche.
8. Il Ministero effettua idonei controlli, anche in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.
9. Allo svolgimento delle attività di controllo si provvede nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.
10. In caso di non ammissione delle domande, di esclusione o successiva revoca del contributo già concesso ai sensi dell' è data comunicazione all'interessato con provvedimento motivato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-08-23;146#art-5