Capo II
Art. 16
16 / 31Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato
In vigore dal 25 feb 2023
1. Il termine di cui all', comma 1, relativo all'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione dell'entità o complessità delle opere da realizzare. A tal fine il proponente, prima della scadenza dei suddetti termini, trasmette in via telematica all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una comunicazione con l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.
2. Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo l'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all' o della motivazione richiesta dal comma 1 o dall', comma 6, dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all', l'autorità competente può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le necessarie verifiche secondo la procedura di cui all', comma 2.
Note all'articolo
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo D.L., sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-06-13;120#art-16