Art. 2
2 / 5Altre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
In vigore dal 16 mar 2017
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 2, le parole: «10 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
b) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «6, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»;
c) all'articolo 12, comma 2, lettera d), le parole: «6, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»;
d) all'articolo 12, comma 2, lettera e), le parole: «la manutenzione dell'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «la manutenzione dell'impianto, che abbia accettato l'incarico»;
e) all'articolo 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Quando la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata oltre il termine di sessanta giorni, la documentazione di cui al comma 2 è integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto.»;
f) all'articolo 12, comma 4, le parole: «lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera cc)»;
g) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole: «di cui all'allegato VI o X» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato V o VIII»;
h) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale verifica straordinaria deve evidenziare in modo dettagliato la rimozione delle cause che avevano determinato l'esito negativo della precedente verifica.»;
2) al comma 3 le parole: «lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera cc)»;
i) all'articolo 15, comma 2, le parole: «anche da personale di custodia istruito per questo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «anche da personale di custodia o altro personale competente, autorizzato dal proprietario o dal suo legale rappresentante e istruito per questo scopo»;
l) all'articolo 15, comma 3, le parole: «Il manutentore, provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:» sono sostituite dalle seguenti: «Il manutentore, al fine di garantire la corretta funzionalità dell'impianto, esegue interventi di manutenzione tenendo conto delle esigenze dell'impianto stesso e, comunque, provvede periodicamente almeno a:»;
m) all'articolo 16, comma 1, le parole: «6, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis, comma 2»;
n) l'articolo 18 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-01-10;23#art-2