Sez. III
Art. 8
15 / 36Laboratorio centrale
In vigore dal 10 giu 2016
1. Il trattamento dei dati raccolti nel Laboratorio centrale è consentito agli operatori di polizia giudiziaria in servizio presso il Laboratorio centrale stesso, specificatamente abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, esclusivamente per finalità di applicazione del presente regolamento, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria ai sensi dell', comma 2, delle legge. Al predetto personale è vietato l'accesso al sistema AFIS.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-04-07;87#art-8