Art. 36 · Copertura finanziaria
Capo VIII

Art. 36

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Copertura finanziaria

In vigore dal 10 giu 2016
1. All'istituzione e al funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale si provvede con le risorse previste dall', comma 1, della legge e comunque in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 aprile 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Alfano, Ministro dell'interno Lorenzin, Ministro della salute Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Pinotti, Ministro della difesa Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2016 Interno, foglio n. 1009
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