Art. 34 · Dotazioni del personale della banca dati
Capo VIII

Art. 34

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Dotazioni del personale della banca dati

In vigore dal 10 giu 2016
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell', settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è determinata la dotazione organica della Banca dati, nell'ambito delle dotazioni organiche previste dalla vigente normativa.
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