Capo VII
Art. 32
32 / 36Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici di cui all'articolo 13, comma 4, della legge
In vigore dal 10 giu 2016
1. Il profilo del DNA è automaticamente cancellato dalla banca dati del DNA, attraverso una specifica applicazione informatica, decorsi i termini previsti all'.
2. La banca dati comunica per via telematica il codice prelievo al sistema AFIS, al fine di permettere l'aggiornamento del dato relativo al prelievo.
3. La banca dati comunica per via telematica il codice prelievo al Laboratorio centrale che provvede alla distruzione dei relativi campioni biologici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-04-07;87#art-32