Art. 28 · Attività del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita per garantire l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale e dei laboratori che lo alimentano
Capo VI

Art. 28

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Attività del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita per garantire l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale e dei laboratori che lo alimentano

In vigore dal 10 giu 2016
1. Ai sensi di quanto previsto dagli , comma 2, e 16, comma 1, lettera d), della legge, il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, in qualità di organo di garanzia, svolge le seguenti attività: a) richiede al laboratorio centrale e ai laboratori che lo alimentano di fornire informazioni e di esibire documenti sulla loro organizzazione e sul loro funzionamento; b) richiede al laboratorio centrale e ai laboratori che lo alimentano specifica documentazione che attesti che le attività svolte al fine di identificare il materiale, il prodotto o la matrice siano sottoposte a prova di accreditamento mediante metodi accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 e successive modificazioni ed in corso di validità, richiedendo, altresì, che siano documentati gli aggiornamenti della validità del certificato del sistema di gestione della qualità/accreditamento della prova; c) rilascia, a seguito della verifica che il metodo accreditato sia in corso di validità secondo la norma ISO/IEC 17025, il nulla osta ai laboratori delle Forze di polizia e ai laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione che alimentano la banca dati; d) accerta la continuità di partecipazione e la capacità di adeguamento ai test di verifica organizzati da società scientifiche nazionali ovvero internazionali di genetica forense dei laboratori delle forze di polizia e dei laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione che alimentano la banca dati; e) segnala al responsabile della banca dati la non conformità alla norma ISO/IEC 17025 e successive modificazioni e chiede la revoca dell'autorizzazione all'inserimento dei profili del DNA nella Banca dati del laboratorio interessato; f) esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano; g) esegue, avvalendosi, ove necessario, di esperti incaricati dal Ministero della salute, l'attività di ispezione e verifica nei luoghi ove si svolgono le attività in riferimento all'identificazione del materiale/prodotto/matrice sottoposto a prova di accreditamento e dei metodi di prova accreditati; h) riferisce dell'esito delle verifiche ai Ministeri dell'interno e della giustizia ed al Garante per la protezione dei dati personali, formulando, quando necessario, suggerimenti rispetto alle modalità di attuazione dei criteri e delle norme tecniche stabilite dalla legge e dal presente regolamento, mediante comunicazioni specifiche e attraverso una relazione annuale. 2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte da un collegio, individuato all'interno del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, composto da almeno tre componenti. Il collegio svolge altresì le attività di cui alla lettera g) del comma 1, avvalendosi, ove necessario, di esperti incaricati dal Ministero della salute. 3. Ai componenti del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita e agli esperti di cui al comma 2 spetta, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di missione documentate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-04-07;87#art-28