Art. 26 · Attribuzioni del responsabile della banca dati
Capo V

Art. 26

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Attribuzioni del responsabile della banca dati

In vigore dal 10 giu 2016
1. Responsabile della banca dati e del trattamento dati ai sensi dell' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, è il Direttore del servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che esercita le funzioni di responsabile del trattamento dati senza facoltà di delega. 2. Il responsabile della banca dati assicura la funzionalità della banca dati ai fini della completezza delle informazioni in essa contenute e del loro costante aggiornamento e garantisce l'attuazione di tutte le misure tecniche e di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. Il predetto responsabile impartisce al personale di cui all', comma 1, le istruzioni necessarie al corretto funzionamento della banca dati ed effettua verifiche periodiche, anche a campione, sulle operazioni di trattamento effettuate dagli operatori di polizia, di cui al medesimo , comma 1. 3. Titolare del trattamento dei dati della banca dati ai sensi dell' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
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