Sez. II
Art. 25
13 / 36Tempi di conservazione dei profili del DNA
In vigore dal 10 giu 2016
1. I profili del DNA ottenuti dai soggetti di cui all' della legge sono conservati per trenta anni dalla data dell'ultima registrazione di cui all', comma 1.
2. Quando il profilo del DNA si riferisce a persone condannate con sentenza irrevocabile per uno o più dei reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, o per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, il periodo di conservazione è elevato a quaranta anni dalla data dell'ultima registrazione di cui all'.
3. Il profilo del DNA ottenuto da un soggetto di cui all' della legge nei cui confronti, in sede di emissione di sentenza di condanna irrevocabile, sia stata ritenuta la recidiva, è conservato per quaranta anni.
4. In caso di concordanza del profilo del DNA ottenuto da un reperto con quello ottenuto da un campione, nella Banca dati è conservato il solo profilo del DNA acquisito dal campione biologico di cui ai commi 1, 2 e 3 per la durata massima ivi prevista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-04-07;87#art-25