Capo IV›Sez. I
Art. 22
24 / 36Amplificazione del DNA
In vigore dal 10 giu 2016
1. L'amplificazione del DNA avviene mediante un termociclatore munito di certificazione sull'affidabilità dei cicli delle temperature utilizzate dal kit commerciale di amplificazione del DNA.
2. L'indicazione dei nomi dei marcatori impiegati sono quelli riportati nelle raccomandazioni dell'European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), utilizzati dall'Interpol e contenuti nella Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2009/C 296/01, e successive modificazioni.
3. Le tipologie di marcatori che possono essere utilizzate nella tipizzazione del profilo del DNA per essere inseriti nella banca dati sono STR, Y-STR, X-STR e mtDNA secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati in conformità alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI e successive modificazioni, nonché per finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell' della legge.
4. I marcatori impiegati per la definizione del profilo genetico utile per essere utilizzati nell'identificazione personale (loci autosomici) devono rispettare almeno i seguenti criteri:
a) essere variazioni di lunghezza o di sequenza, trasmessi con modalità mendeliana;
b) essere indipendenti;
c) avere un alto valore informativo, cioè avere un valore di eterozigosità superiore al 70 per cento;
d) avere un numero sufficientemente alto di alleli presenti nella popolazione.
5. L'amplificazione di ogni singolo campione biologico deve essere effettuata attraverso l'uso di due kit commerciali che hanno per il medesimo locus una diversa sequenza dei primers, al fine di evitare una non corretta assegnazione allelica.
6. I loci amplificati dai due kit commerciali si devono sovrapporre per almeno dieci loci.
7. L'amplificazione del DNA deve sempre essere allestita con il controllo positivo presente nel kit commerciale e con un controllo negativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-04-07;87#art-22