Capo I
Art. 2
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In vigore dal 10 giu 2016
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) legge: legge 30 giugno 2009, n. 85;
b) banca dati: banca dati nazionale del DNA;
c) laboratorio centrale: laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;
d) AFIS (Automated Fingerprint Identification System): sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali del casellario centrale d'identità del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato presso la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Servizio polizia scientifica;
e) CUI (Codice Univoco Identificativo): codice alfanumerico generato in automatico dal sistema AFIS e legato univocamente alla persona di cui all' della legge o al consanguineo sottoposti a prelievo di un campione biologico;
f) LIMS (Laboratory Information Management System): un sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro di un laboratorio;
g) campione biologico: quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;
h) reperto biologico: traccia biologica presente su un reperto acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;
i) codice Paese: codice alfanumerico che identifica univocamente il Paese, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati in conformità alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI, e successive modificazioni, nonché per finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell' della legge;
l) codice ente: codice alfanumerico che identifica univocamente la Forza di polizia o l'istituzione di elevata specializzazione, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati;
m) codice laboratorio: codice alfanumerico che identifica univocamente il laboratorio che effettua la tipizzazione del profilo del DNA, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati;
n) codice profilo del DNA: codice che identifica l'origine del campione biologico e del reperto biologico dai quali viene tipizzato il profilo del DNA, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati, in conformità alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI e successive modificazioni, nonché per finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell' della legge;
o) codice prelievo: codice alfanumerico che univocamente individua il campione biologico ottenuto dai soggetti di cui all' della legge o dai consanguinei della persona scomparsa sottoposti a prelievo e non consente l'identificazione diretta del soggetto. Viene generato automaticamente dal sistema AFIS secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati;
p) codice reperto biologico: codice alfanumerico che univocamente individua il reperto biologico e non consente l'identificazione diretta del reperto biologico o di un cadavere o di resti cadaverici.
Viene generato automaticamente dal LIMS del laboratorio, che procede all'esame del reperto biologico, unitamente alle seguenti informazioni, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati:
1) codice dell'ente;
2) codice laboratorio;
q) numero di riferimento: codice alfanumerico che univocamente individua il campione biologico e il reperto biologico, in conformità alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI, e successive modificazioni, nonché per finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell' della legge, composto dai seguenti elementi:
1) codice Paese;
2) codice profilo del DNA;
3) codice prelievo o codice reperto biologico;
r) trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
s) accesso: consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati;
t) dati identificativi: dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
u) DNA: acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria;
v) profilo del DNA: codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA;
z) punto di contatto nazionale o estero: autorità, nazionale o estera, designata per lo scambio dei dati e per le finalità di cooperazione internazionale di polizia.
2. Ai fini del presente regolamento si intende, inoltre, per:
a) tipizzazione: complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA;
b) locus: la posizione fisica su un cromosoma di un gene o di un marcatore in una regione del DNA;
c) allele: varianti del DNA presenti in uno stesso locus;
d) marcatore: locus di una molecola che contiene tipicamente informazioni diverse nei diversi individui;
e) nomenclatura di un marcatore genetico: denominazione di un marcatore localizzato nella regione fisica del gene corrispondente a quella del gene stesso; se il marcatore genetico si trova fuori dalla regione del gene, la denominazione identifica la localizzazione sul cromosoma;
f) elettroferogramma: il risultato dell'analisi elettroforetica della sequenza di frammenti del DNA utilizzata per estrapolare il profilo del DNA;
g) allele drop-out: mancata amplificazione del DNA di un allele che porta ad una non corretta determinazione di una condizione eterozigote;
h) stutter: banda artefattuale con un numero di ripetizioni diverse rispetto all'allele genitore;
i) PCR (Polymerase Chain Reaction): reazione a catena dell'enzima polimerasi;
l) primers: frammenti sintetici di DNA utilizzati per la PCR;
m) termociclatore (thermal cycler): strumento di laboratorio utilizzato per effettuare i cicli di amplificazione del DNA;
n) ladder allelico: l'insieme delle varianti alleliche ad un locus maggiormente rappresentative a livello mondiale;
o) set-up: la fase di preparazione durante una delle operazioni tecniche della tipizzazione del DNA;
p) STR (Short Tandem Repeat): regioni del DNA costituite da sequenze di DNA ripetute in tandem che se presenti su loci autosomici, ovvero non sessuali, sono generalmente indicati come STR, se presenti su cromosomi sessuali sono indicati come Y-STR o X-STR;
q) mtDNA: sigla che indica il DNA mitocondriale;
r) file di log: registro degli accessi e delle operazioni;
s) log: accesso e operazione;
t) back-up: salvataggio e ripristino dei dati;
u) kit commerciali: specifici equipaggiamenti tecnici validati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-04-07;87#art-2