Art. 15 · Finalità del trattamento
Sez. II

Art. 15

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Finalità del trattamento

In vigore dal 10 giu 2016
1. I dati personali trasmessi o ricevuti sono trattati per le finalità di cui all', comma 2. 2. Il trattamento dei dati ricevuti dal punto di contatto nazionale in risposta ad una richiesta di consultazione o di raffronto è autorizzato esclusivamente allo scopo di: a) accertare la concordanza tra i profili DNA raffrontati; b) predisporre e introdurre una domanda di assistenza giudiziaria in caso di concordanza dei dati; c) effettuare le registrazioni di cui all'. 3. Il trattamento dei dati ricevuti è altresì ammesso per scopi compatibili con quelli per i quali sono stati trasmessi e previa autorizzazione dello Stato membro che li ha trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale italiana. 4. Il punto di contatto nazionale tratta i dati che gli vengono trasmessi dal punto di contatto di un altro Stato membro per le finalità di cui all', comma 2, solo se tale trattamento è necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata alle consultazioni o effettuare le registrazioni di cui all'. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalità di cui al comma 2, lettere b) e c).
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