Sez. II
Art. 15
8 / 36Finalità del trattamento
In vigore dal 10 giu 2016
1. I dati personali trasmessi o ricevuti sono trattati per le finalità di cui all', comma 2.
2. Il trattamento dei dati ricevuti dal punto di contatto nazionale in risposta ad una richiesta di consultazione o di raffronto è autorizzato esclusivamente allo scopo di:
a) accertare la concordanza tra i profili DNA raffrontati;
b) predisporre e introdurre una domanda di assistenza giudiziaria in caso di concordanza dei dati;
c) effettuare le registrazioni di cui all'.
3. Il trattamento dei dati ricevuti è altresì ammesso per scopi compatibili con quelli per i quali sono stati trasmessi e previa autorizzazione dello Stato membro che li ha trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale italiana.
4. Il punto di contatto nazionale tratta i dati che gli vengono trasmessi dal punto di contatto di un altro Stato membro per le finalità di cui all', comma 2, solo se tale trattamento è necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata alle consultazioni o effettuare le registrazioni di cui all'. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalità di cui al comma 2, lettere b) e c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-04-07;87#art-15