Art. 12 · Trasmissione dei profili del DNA da parte dell'Italia verso gli Stati esteri, a seguito di consultazione e raffronto
Capo IIISez. I

Art. 12

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Trasmissione dei profili del DNA da parte dell'Italia verso gli Stati esteri, a seguito di consultazione e raffronto

In vigore dal 10 giu 2016
1. La consultazione dei profili del DNA contenuti nella banca dati, per le finalità di cooperazione transfrontaliera di cui all', comma 2, è consentita ai punti di contatto esteri, in possesso delle credenziali di autenticazione ed autorizzazione, anche per il raffronto con i profili del DNA contenuti al secondo livello della banca dati secondo quanto previsto dalle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI, e successive modificazioni, in modalità automatizzata, nonché per finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell' della legge secondo i protocolli e i canali di comunicazione codificati a livello internazionale. 2. La trasmissione dei profili del DNA tra i punti di contatto nazionali può essere effettuata in modalità automatizzata o secondo i canali di comunicazione codificati a livello internazionale, assicurando anche l'adozione di misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi. 3. L'esito del raffronto è notificato, con il relativo numero di riferimento, codice ente e codice laboratorio, per via automatizzata, tramite un'applicazione del portale della banca dati, al punto di contatto estero. 4. La notifica automatizzata di cui al comma 3 è fornita solo se il raffronto ha evidenziato una concordanza di un numero di loci pari o superiore a quanto indicato agli , comma 2, della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI ed al Capo I del relativo allegato e dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2009/C 296/01 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA. 5. In caso di esito positivo, la banca dati inoltra con modalità telematica automatizzata analoga comunicazione al punto di contatto nazionale e al laboratorio che ha inserito il profilo del DNA in banca dati, e svolge le attività di cui all', comma 4, e quelle necessarie per la predisposizione ad accogliere le successive richieste di ulteriori informazioni provenienti dal corrispondente punto di contatto estero.
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