Art. 11 · Punto di contatto nazionale
Capo IIISez. I

Art. 11

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Punto di contatto nazionale

In vigore dal 10 giu 2016
1. Il punto di contatto nazionale per lo scambio dati per le finalità di collaborazione internazionale di polizia è individuato nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza. 2. Ai fini di quanto previsto dall', comma 4, il punto di contatto nazionale si avvale della collaborazione della banca dati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-04-07;87#art-11