Art. 10 · Criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e norme di concordanza
Sez. IV

Art. 10

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Criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e norme di concordanza

In vigore dal 10 giu 2016
Criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e norme di concordanza 1. I profili del DNA sono trasmessi alla banca dati a norma degli della legge tramite il portale della banca dati per la raccolta ed i raffronti. 2. Al laboratorio centrale, ai laboratori delle Forze di polizia ed ai laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione che alimentano la banca dati è fatto obbligo di trasmettere alla medesima banca dati idonea documentazione, anche per via telematica, riguardo i metodi di prova accreditati ed i tempi di validità del certificato emesso dall'organismo nazionale italiano di accreditamento, di cui agli .11 e 4.1 del regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008. La banca dati può fornire la predetta documentazione, a richiesta, al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita di cui all' per le attività di propria competenza. 3. Nel caso in cui, in un procedimento penale, si proceda alla tipizzazione del DNA di più profili dello stesso soggetto, si trasmette alla banca dati solo il profilo del DNA che condivide gli stessi loci. 4. Il personale autorizzato ai sensi dell', comma 2, della legge inserisce i profili del DNA nella banca dati solo se ottenuti con metodi accreditati a norma ISO/IEC 17025, e successive modificazioni. I profili del DNA sono inseriti al primo livello a partire da un numero di loci pari a sette. Solo i profili del DNA che hanno un numero di loci uguale o superiore a dieci sono inseriti al secondo livello. 5. È vietata la trasmissione al secondo livello della banca dati dei profili del DNA costituiti da una commistione di più profili. Nel caso di commistioni di più profili del DNA dove è distinguibile, in modo quantitativo a partire dall'altezza dei picchi degli alleli, una componente maggioritaria da una componente minoritaria, è trasmessa al secondo livello della banca dati la sola componente maggioritaria. Il profilo del DNA di quest'ultima componente deve essere riconducibile ad un individuo, quantitativamente la componente maggioritaria deve essere superiore di almeno 3 volte alla componente minoritaria e il risultato deve essere confermato da un doppio esperimento con due kit commerciali in cui si devono sovrapporre un numero non inferiore a dieci loci. 6. Il raffronto tra profili di DNA è effettuato nella banca dati in base ai loci per i quali in entrambi i profili è disponibile la stessa coppia di valori dell'allele. Al fine di dare una risposta di concordanza positiva fra profili del DNA, deve esserci una concordanza di almeno dieci loci. 7. Per concordanza totale si intende il caso in cui tutti i valori identificativi degli alleli dei loci raffrontati sono identici. 8. Per quasi concordanza si intende il caso in cui tra due profili del DNA un solo allele fra tutti quelli raffrontati è di valore diverso. 9. Una quasi concordanza è ammessa solo in caso di concordanza totale di almeno sette loci dei due profili del DNA raffrontati.
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