Art. 9 · Disposizioni transitorie e finali

Art. 9

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Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 21 giu 2016
1. In sede di prima applicazione il decreto di cui all', comma 2, è adottato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all', comma 1, e il decreto di cui all', comma 1, è adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all', comma 2. 2. Il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all', comma 7, della legge ai fini della candidatura a componente delle commissioni non è richiesto per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi dell', comma 1, del presente regolamento. 3. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 aprile 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, n. 2073
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