Art. 5 · Norme transitorie e finali

Art. 5

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Norme transitorie e finali

In vigore dal 23 feb 2016
1. Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi, che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento, conseguito il titolo e gli eventuali titoli aggiuntivi richiesti, possono partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. 2. Nella Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni relative alle classi di concorso di cui al presente regolamento sino alla loro definizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89. 3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998. 4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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