Art. 5 · Accordi e convenzioni
Capo III

Art. 5

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Accordi e convenzioni

In vigore dal 28 ago 2015
1. La Conferenza permanente può stipulare accordi o convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di prevedere una collaborazione gestionale per assicurare la continuità dei servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari. 2. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero può stipulare accordi o convenzioni quadro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzati a definire l'uniformità dei criteri gestionali cui si devono attenere gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-08-18;133#art-5