Art. 6 · Decisione

Art. 6

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Decisione

In vigore dal 4 dic 2018
1. La Commissione territoriale al termine del procedimento previsto dall' adotta una delle seguenti decisioni: a) riconosce lo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria; b) rigetta la domanda nei casi previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto; c) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132. 3. La decisione su ogni domanda è assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale, secondo i criteri previsti dagli del decreto. Quando la domanda presentata dal genitore è estesa ai figli minori ai sensi dell', comma 2, del decreto, la decisione è assunta in modo individuale per il genitore e per ciascuno dei figli. 4. La decisione di cui al comma 1 è assunta entro i termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto. 5. Nei casi previsti dall', comma 7, del presente regolamento e dall'articolo 22, comma 2, del decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile nella prima seduta utile dall'accertamento dell'evento, e comunque non oltre tre giorni decorrenti dal medesimo evento. 6. La decisione sulla domanda di protezione internazionale della Commissione è corredata da motivazione di fatto e di diritto, dà conto delle fonti di informazione sulla situazione dei Paesi di provenienza, reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili, indica il Tribunale territorialmente competente, i termini per l'impugnazione e specifica se la presentazione del ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento impugnato. 7. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è inviata tempestivamente alla questura per la notifica all'interessato e per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero per l'adozione dei provvedimenti di cui agli , commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla scadenza del termine per l'impugnazione, salvo gli effetti dell', commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 8. Al cittadino straniero al quale sia riconosciuto lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria la Commissione rilascia apposita certificazione sulla base del modello predisposto dalla Commissione nazionale.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-01-12;21#art-6