Art. 6
6 / 19Decisione
In vigore dal 4 dic 2018
1. La Commissione territoriale al termine del procedimento previsto dall' adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria;
b) rigetta la domanda nei casi previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto;
c) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132.
3. La decisione su ogni domanda è assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale, secondo i criteri previsti dagli del decreto. Quando la domanda presentata dal genitore è estesa ai figli minori ai sensi dell', comma 2, del decreto, la decisione è assunta in modo individuale per il genitore e per ciascuno dei figli.
4. La decisione di cui al comma 1 è assunta entro i termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto.
5. Nei casi previsti dall', comma 7, del presente regolamento e dall'articolo 22, comma 2, del decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile nella prima seduta utile dall'accertamento dell'evento, e comunque non oltre tre giorni decorrenti dal medesimo evento.
6. La decisione sulla domanda di protezione internazionale della Commissione è corredata da motivazione di fatto e di diritto, dà conto delle fonti di informazione sulla situazione dei Paesi di provenienza, reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili, indica il Tribunale territorialmente competente, i termini per l'impugnazione e specifica se la presentazione del ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento impugnato.
7. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è inviata tempestivamente alla questura per la notifica all'interessato e per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero per l'adozione dei provvedimenti di cui agli , commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla scadenza del termine per l'impugnazione, salvo gli effetti dell', commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
8. Al cittadino straniero al quale sia riconosciuto lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria la Commissione rilascia apposita certificazione sulla base del modello predisposto dalla Commissione nazionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-01-12;21#art-6