Art. 1 · Definizioni

Art. 1

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Definizioni

In vigore dal 20 mar 2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 1-sexies ed 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che rispettivamente prevedono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ed il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, di attuazione della direttiva 2003/9/CE che reca norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni, nonché in particolare l'articolo 38; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato; Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014; Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 15 maggio 2014; Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 3 luglio 2014; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute; Emana il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) UNHCR/ACNUR: l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati; b) decreto: decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; c) CARA: i centri di accoglienza per richiedenti asilo, previsti dall'articolo 20 del decreto; d) CIE: i centri di identificazione ed espulsione previsti dall' del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; e) cittadino straniero: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide; f) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, prevista dall' del decreto; g) Commissione nazionale: la Commissione nazionale per il diritto di asilo prevista dall' del decreto; h) domanda o richiesta: la richiesta diretta ad ottenere la protezione internazionale; i) EASO: European Asylum Support Office/ Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010; l) minore non accompagnato: il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale; m) protezione internazionale: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; n) richiedente: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva; o) status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale; p) status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale.
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