Art. 2 · Modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

Art. 2

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Modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

In vigore dal 11 dic 2014
Modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «quattro quote uguali per le quattro tipologie» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote uguali per le cinque tipologie»; b) al comma 2, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto dell'urgenza, dell'esigenza di tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi.»; d) al comma 5, le parole: «tenendo conto della natura straordinaria, della necessità e dell'urgenza dei medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro.»; e) al comma 7, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-11-17;172#art-2