Art. 8
8 / 9Partecipazione ai concorsi
In vigore dal 5 ago 2014
1. L'iscrizione nell'elenco dei funzionari internazionali costituisce titolo valutabile nei concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura dei posti vacanti che prevedono la valutazione di titoli. I relativi bandi di concorso fissano il punteggio aggiuntivo, attribuibile nel limite della metà di quello massimo riconosciuto per titoli professionali, in relazione all'attinenza del concorso a professionalità con competenze relative a profili internazionali e al periodo di effettivo servizio svolto presso le organizzazioni internazionali, debitamente verificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-05-30;103#art-8