Art. 7 · Commissione interministeriale

Art. 7

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Commissione interministeriale

In vigore dal 5 ago 2014
1. La commissione interministeriale, istituita ai sensi dell', comma 5, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed ha sede presso il medesimo Ministero. Essa fornisce alla direzione generale competente indicazioni sulle modalità di tenuta dell'elenco e ne verifica la correttezza. Può inoltre fornire, a richiesta o di propria iniziativa, proposte, indicazioni e pareri, in materia di tutela e di valorizzazione delle competenze professionali dei funzionari dipendenti da organizzazioni internazionali. 2. La commissione è composta da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri, che la presiede, da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed è integrata da un rappresentante, designato a maggioranza, delle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle città estere sedi di organizzazioni internazionali. 3. I componenti della commissione sono scelti tra persone con adeguata competenza ed esperienza nel settore, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna. 4. La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce di norma almeno ogni sei mesi e, comunque, ogniqualvolta lo decida il presidente o lo richiedano almeno due dei suoi componenti. La commissione può riunirsi anche mediante partecipazioni a distanza, attraverso videoconferenza dei suoi componenti. La prima riunione della commissione è convocata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso, nè indennità, nè rimborso di spese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-05-30;103#art-7