Art. 5 · Cancellazione dall'elenco

Art. 5

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Cancellazione dall'elenco

In vigore dal 5 ago 2014
1. La cancellazione dall'elenco è disposta a semplice richiesta del funzionario o d'ufficio, trascorsi dieci anni dalla cessazione dal servizio presso un'organizzazione internazionale o per perdita della cittadinanza italiana. Della cancellazione è data notizia all'interessato da parte del Ministero degli affari esteri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-05-30;103#art-5