Art. 4 · Formazione e aggiornamento dell'elenco

Art. 4

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Formazione e aggiornamento dell'elenco

In vigore dal 5 ago 2014
1. Le domande di iscrizione nell'elenco sono prese in esame dal Ministero degli affari esteri. Se la domanda risulta incompleta o irregolare, il Ministero invita il richiedente ad integrarla o a regolarizzarla. 2. Ai funzionari che hanno presentato domanda è data comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione all'elenco entro trenta giorni dalla presentazione della medesima. L'iscrizione è rifiutata in caso di accertata mancanza dei requisiti di cui all', comma 1. 3. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco. 4. L'elenco è aggiornato costantemente sulla base delle nuove domande e delle comunicazioni delle variazioni trasmesse dai funzionari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-05-30;103#art-4