Art. 3 · Modalità di iscrizione

Art. 3

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Modalità di iscrizione

In vigore dal 5 ago 2014
1. I funzionari presentano domanda di iscrizione nell'elenco compilando il modulo on line pubblicato all'indirizzo internet https://web.esteri.it/elencofunzionari. 2. Nella domanda i funzionari forniscono sotto la propria responsabilità: a) nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, eventuale settore di specializzazione, indirizzo di posta elettronica; b) informazioni sull'attuale impiego o sull'ultimo svolto alle dipendenze di organizzazioni internazionali: denominazione dell'organizzazione internazionale, sede di servizio, dipartimento/ufficio/direzione generale, incarico ricoperto, principali mansioni, grado rivestito, data di inizio ed eventuale data di fine servizio; c) informazioni sugli impieghi, precedenti all'ultimo svolto, alle dipendenze di organizzazioni internazionali: denominazione dell'organizzazione internazionale, sede di servizio, dipartimento/ufficio/direzione generale, incarico ricoperto, principali mansioni, grado rivestito, data di inizio e fine servizio; d) indicazioni dei titoli di studio posseduti, quali laurea, specializzazione, master, dottorato, abilitazione professionale e delle istituzioni che li abbiano rilasciati, nonché data di rilascio; e) indicazione delle lingue straniere conosciute e del livello di conoscenza posseduto, secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); f) indicazione dei corsi di formazione frequentati e degli eventuali titoli conseguiti, con riferimento all'ente organizzatore, alla data di inizio fine del corso e all'eventuale titolo conseguito. 3. Alla domanda di iscrizione sono allegate: a) la dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativamente al possesso dei requisiti di cui all' del presente regolamento; b) la copia di un documento di riconoscimento dell'interessato in corso di validità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-05-30;103#art-3