Art. 23 · Deliberazione sulla domanda
Titolo III

Art. 23

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Deliberazione sulla domanda

In vigore dal 24 apr 2014
1. Il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, entro 30 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto prefettizio, delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione o del mutuo. A tal fine può avvalersi di consulenti anche ai fini della deliberazione di cui all', comma 1. 2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di 30 giorni nei casi in cui il Comitato ritenga di procedere direttamente ad ulteriori atti istruttori o di richiederli al prefetto. 3. Il Comitato delibera, altresì, sulla richiesta di riesame di cui all', comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, entro 30 giorni dal relativo ricevimento. Si applica la disposizione di cui al comma 2.
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