Art. 22 · Accertamento sanitario
Titolo III

Art. 22

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Accertamento sanitario

In vigore dal 24 apr 2014
1. Nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra il fatto delittuoso e l'evento lesivo, della percentuale di invalidità riportata e della diminuzione della capacità lavorativa, si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. 2. Il prefetto, ai fini dell'accertamento indicato al comma 1, richiede immediatamente il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, trasmettendo la documentazione necessaria. 3. La commissione medica ospedaliera esprime il proprio giudizio entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto si rivolge ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacità tecnica, quali le strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro 20 giorni dalla richiesta. 4. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non è, altresì, richiesta qualora il prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura estorsiva del fatto.
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