Titolo III
Art. 18
18 / 29Presentazione della domanda
In vigore dal 24 apr 2014
1. Le domande di cui all' sono presentate direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviate con plico raccomandato con avviso di ricevimento dai soggetti di cui agli , comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, o da quelli di cui all', commi 2 e 2-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108, al prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto.
2. La data di presentazione o di spedizione delle domande è immediatamente comunicata dal prefetto al Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico tenuto dall'ufficio di cui all'.
3. La Prefettura competente costituisce l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60#art-18