Titolo II
Art. 16
16 / 29Sospensione della ripetizione delle somme
In vigore dal 24 apr 2014
1. Non si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della domanda e la ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato è sospesa fino alla decisione definitiva del giudice civile quando, dopo l'impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60#art-16