Art. 15 · Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme
Titolo II

Art. 15

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Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme

In vigore dal 24 apr 2014
1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale, quando il giudice dell'impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, e l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia definitivamente conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori. 2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola eccedenza delle somme già corrisposte quando, concorrendo le medesime circostanze di cui al comma 1, l'azione esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con l'accoglimento parziale della domanda della vittima attrice o dei suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento un importo inferiore a quello liquidato a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;60#art-15