Art. 6 · Procedure per l'esercizio dei poteri speciali

Art. 6

6 / 11

Procedure per l'esercizio dei poteri speciali

In vigore dal 21 mar 2014
1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta ai sensi dell', tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all', comma 2, lettera c), trasmette tempestivamente in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e al suddetto gruppo di coordinamento, la proposta di esercizio dei poteri speciali con il relativo schema di provvedimento, ovvero comunica le motivazioni per cui ritiene non necessario l'esercizio dei poteri speciali. 2. La proposta di esercizio dei poteri speciali indica dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché l'impossibilità di esercizio dei poteri nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. 3. Nel caso in cui i poteri speciali siano esercitati nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ai sensi dell', comma 1, lettera a), e comma 4, lo schema di provvedimento indica: a) le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all'impresa; b) specifici criteri e modalità di monitoraggio; c) l'amministrazione competente a svolgere il monitoraggio delle prescrizioni o condizioni richieste, nonché l'organo da essa incaricato di curare le relative attività; d) le sanzioni previste dal decreto-legge in caso di inottemperanza, anche tenuto conto delle previsioni di cui all'. 4. L'Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all', comma 2, lettera a), comunica al notificante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali il giorno stesso e contestualmente dà comunicazione della sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari. 5. Nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l'impresa di cui all', comma 1, trasmette tempestivamente le delibere adottate alla Presidenza del Consiglio. 6. Il termine di 15 giorni di cui all', commi 4 e 5, del decreto-legge decorre dalla effettiva ricezione da parte dell'ufficio di cui all', comma 2, lettera a), della notifica completa della necessaria documentazione. 7. Nel computo dei termini previsti dall' del decreto-legge sono esclusi il sabato, la domenica e le festività nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;35#art-6