Art. 4
4 / 8Svolgimento delle sedute
In vigore dal 17 feb 2014
1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Le delibere della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Il componente effettivo impossibilitato a partecipare alla seduta avverte tempestivamente la segreteria della Commissione ed il proprio supplente che, solo in tal caso, interviene alla seduta stessa.
Qualora, per tre sedute consecutive, il componente effettivo ed il supplente risultano assenti senza giustificato motivo, l'amministrazione di appartenenza provvede alle nuove designazioni.
3. Quando la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è redatto verbale, nel quale sono indicati i nomi degli intervenuti e l'ora in cui è proclamata deserta la seduta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-11-08;142#art-4