Art. 3 · Segreteria della Commissione

Art. 3

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Segreteria della Commissione

In vigore dal 17 feb 2014
1. La Commissione, ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, si avvale del personale di cui all'articolo 243-quater, comma 2, del testo unico, che opera nell'ambito della segreteria della Commissione. La segreteria fa riferimento all'ufficio competente in materia di risanamento degli enti dissestati della Direzione centrale della finanza locale, se trattasi di problematiche prettamente finanziarie, ovvero all'ufficio competente in materia di personale degli enti locali della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, se trattasi di aspetti organizzativi e gestionali del personale di detti enti. Tali uffici, quando svolgono attività di segreteria della Commissione, sono chiamati ad operare in sinergia, raccordandosi reciprocamente e realizzando il coordinamento richiesto dall'eventuale assunzione di atti istruttori avviati congiuntamente in seno alla Commissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-11-08;142#art-3