Art. 2 · Composizione della Commissione

Art. 2

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Composizione della Commissione

In vigore dal 17 feb 2014
1. La Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è presieduta dal Sottosegretario di Stato pro-tempore con delega per le materie afferenti le autonomie locali e la finanza locale ed è composta: a) dal capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, che svolge funzioni di vice presidente; b) dal direttore centrale della finanza locale o dal direttore centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali del Ministero dell'interno, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione in relazione alla materia trattata; c) da un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali. A tal fine sono nominati il dirigente dell'ufficio competente in materia di risanamento degli enti dissestati della Direzione centrale della finanza locale e il dirigente dell'ufficio competente in materia di personale degli enti locali della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata; d) da un dirigente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, su designazione di detto Ministero, sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata; e) da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. A tal fine, su designazione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata; f) da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.); g) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.). 2. Per ciascun componente, ad eccezione del presidente, del vicepresidente e dei direttori centrali, viene designato un supplente. 3. La Commissione può essere convocata in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i membri effettivi, per individuare criteri di massima cui informare l'attività istruttoria e la verifica dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Commissione, nel rispetto delle norme del presente regolamento. 4. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-11-08;142#art-2