Art. 6 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 6

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 13 dic 2013
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 ottobre 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 85
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-10-04;132#art-6